L.R.
21 ottobre 1997, n. 31 (1).
Disciplina
della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2
settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile
1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 1997, n. 52, S.O. n. 1.
(2)
Vedi, anche, l'art. 49, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Vedi
L.R. 06 giugno 2002, n. 08 art. 22
che modifica l’art. 3 comma 2 lett. e) della presente legge.
TITOLO
I
Pianificazione
urbanistica comunale
Capo
I - P.R.G. regolamentazione della disciplina urbanistica comunale
Art.
1
Piano
regolatore generale.
1.
Il Piano regolatore generale (P.R.G.) è lo strumento di pianificazione
territoriale con il quale il Comune disciplina la tutela, la valorizzazione e
la trasformazione del territorio.
2.
Il P.R.G. è composto da:
a)
parte strutturale, che individua le specifiche vocazioni territoriali a livello
di pianificazione generale in conformità con gli obbiettivi ed indirizzi
urbanistici regionali e di pianificazione territoriale provinciale, espressi
dal Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) e dal Piano territoriale di
coordinamento provinciale (P.T.C.P.);
b)
parte operativa, che individua e disciplina le previsioni urbanistiche nelle
modalità, forme e limiti stabiliti nella parte strutturale.
3.
Il P.R.G. di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione.
Art.
2
Parte
strutturale del P.R.G.
1.
La parte strutturale del P.R.G. definisce le strategie per il governo
dell'intero territorio comunale.
2.
In particolare la parte strutturale del P.R.G.:
a)
individua gli ambiti territoriali ove sono localizzabili gli insediamenti
residenziali, quelli per le attività turistiche, produttive, estrattive,
commerciali ed agricole, i parchi urbani e territoriali, nonché la rete delle
infrastrutture per i servizi e la mobilità, sulla base di valutazioni critiche
delle condizioni esistenti, mediante la individuazione fondiaria di macro aree
comprendenti una o più destinazioni di zona. Nel caso di previsioni di più
destinazioni deve esserne valutata la reciproca compatibilità;
b)
delimita gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli
insediamenti o alla loro trasformazione;
c)
definisce per ogni ambito i requisiti quantitativi e qualitativi ed i relativi
parametri, quali gli standard urbanistici, i limiti massimi della densità
edilizia, della popolazione insediabile e delle superfici commerciali e produttive
e le altezze ammissibili;
d)
definisce l'uso dei beni ambientali e paesistici, comprensivi anche di quelli
vincolati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e delle risorse naturali, ivi
comprese le aree agricole e forestali ed i principali elementi costitutivi del
paesaggio;
e)
delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione dei centri storici;
f)
determina i parametri ecologici di ogni ambito urbano in ordine almeno alla
superficie minima non pavimentabile;
g)
individua le aree dove gli interventi edilizi possono essere eseguiti
direttamente previa stipula di convenzione o atto d'obbligo, in ragione delle
opere di urbanizzazione già esistenti o da completare;
h)
definisce i limiti di compatibilità e di sviluppo del territorio comunale in
funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed
idrauliche, ne disciplina lo sviluppo in funzione dell'eventuale rischio
sismico, individua le aree per le quali sono necessari ulteriori studi ed
indagini di carattere particolareggiato, ai fini di ridurre il rischio
ambientale;
i)
valuta ed analizza le azioni di trasformazione previste in base ad un bilancio
degli effetti sulle risorse essenziali del territorio, verificandone la
compatibilità igienico-sanitaria;
l)
fissa gli indirizzi per la formazione della parte operativa e definisce i
criteri per la elaborazione di piani e programmi di settore, previsti dalla
legge, aventi effetti sull'uso e la tutela delle risorse territoriali;
m)
delimita le aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente
rilevante, nel rispetto dei criteri stabiliti nel P.U.T. e nel P.T.C.P.
Art.
3
Parte
operativa dei P.R.G.
1.
La parte operativa del P.R.G. è lo strumento con cui l'amministrazione comunale
specifica la parte strutturale del piano e individua le trasformazioni del
territorio da eseguirsi nel periodo corrispondente al mandato amministrativo
del Consiglio comunale e, comunque, non superiore a otto anni, fatta salva
l'efficacia temporale dello strumento urbanistico attuativo.
2.
La parte operativa del P.R.G. in particolare:
a)
delimita le singole zone per le quali detta norme d'uso e modalità
d'attuazione;
b)
disciplina il recupero delle zone territorialmente degradate e delle aree
produttive dismesse, attraverso normative per la riqualificazione urbana o
piani di settore coordinati;
c)
definisce le scelte relative alla viabilità ed ai parcheggi, nonché alla
qualificazione edilizia e alla dotazione e organizzazione dei servizi, delle
attività di carattere collettivo, degli spazi verdi, nonché il sistema delle
reti tecnologiche con riferimento anche a quelle necessarie al cablaggio
urbano;
d)
individua il patrimonio storico, culturale e ambientale di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 stabilendone la disciplina
nel rispetto dei relativi provvedimenti di tutela.
Stabilisce
altresì, anche per le aree e gli immobili diversi da quelli vincolati ai sensi
delle predette leggi, le specifiche norme di compatibilità ambientale degli interventi
comprensive di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere f) e i);
e)
delimita gli ambiti del territorio ai sensi e per gli effetti della legge 26
ottobre 1995, n. 447 e individua gli interventi necessari per il contenimento
dell'inquinamento acustico;
f)
individua gli ambiti nei quali il mutamento d'uso degli edifici, volto alla
destinazione commerciale, attuato senza opere edilizie, è subordinato ad
autorizzazione edilizia;
g)
individua le aree da sottoporre a previsioni particolareggiate, definendone
standard, tipologie urbanistico-edilizie e destinazioni d'uso in relazione alla
natura del sito ed a quella orografica del suolo e in rapporto con le
preesistenze storiche ed insediative, con indicazioni planivolumetriche del
colore, delle alberature autoctone e dei materiali;
h)
individua le opere pubbliche costituenti il sistema delle infrastrutture e del
complesso dei servizi pubblici e privati, nonché i tempi d'attuazione e le
risorse finanziarie disponibili.
3.
La parte operativa del P.R.G. ha valore di programma pluriennale di attuazione,
ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive
modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con il programma triennale dei
lavori pubblici.
Art.
4
Elementi
del P.R.G.
1.
Sono elementi della parte strutturale del P.R.G.:
a)
la relazione, che illustra lo stato di attuazione del piano vigente, gli
obbiettivi generali e specifici, evidenziando i fabbisogni e le conseguenti
scelte strutturali operate, ed in particolare la corrispondenza con gli
obbiettivi e gli indirizzi contenuti nel P.U.T. e nel P.T.C.P. La relazione
contiene altresì gli elementi conoscitivi e normativi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere h) e i);
b)
le cartografie idonee a rappresentare lo stato attuale del territorio, le
previsioni del piano ed i relativi vincoli;
c)
le norme di attuazione per la disciplina degli indirizzi e dei parametri da
rispettare nella redazione della parte operativa del P.R.G., dei piani
attuativi e per gli interventi diretti.
2.
Sono elementi della parte operativa del P.R.G.:
a)
la relazione illustrativa sulle scelte compiute e sulla loro congruità con
quanto stabilito nella parte strutturale, contenente altresì il dettaglio degli
elementi conoscitivi e normativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g), h)
e i);
b)
le cartografie, in numero adeguato ed in rapporto non inferiore a 1:2000, per
illustrare le scelte del piano;
c)
le norme tecniche che, per ogni zona omogenea, area o immobile inclusi nel
piano, disciplinano le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione delle
previsioni, i parametri edilizi, urbanistici e ambientali ed i requisiti
tecnici. Nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
della legge 8 agosto 1985, n. 431, le norme prevedono il rispetto dei contenuti
dei relativi provvedimenti di tutela.
Capo
II - Norme in materia di approvazione del P.R.G.
Art.
5
Indirizzi
della parte strutturale.
1.
Il Consiglio comunale, ai fini della adozione della parte strutturale del
P.R.G., delibera gli indirizzi per la redazione del progetto di piano
costituenti il documento programmatico.
Art.
6
Conferenza
partecipativa.
1.
Il Comune, al fine di adottare il P.R.G., parte strutturale, convoca una Conferenza
partecipativa sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5,
alla quale sono invitati:
a)
la Regione, la Provincia territorialmente competente, i Comuni e la Provincia i
cui territori confinano con il Comune interessato;
b)
i soggetti titolari di pubblici servizi;
c)
le amministrazioni dello Stato interessate;
d)
i soggetti portatori di interessi collettivi, nonché di rilevanza sociale.
2.
Entro i termini di cui al comma 4 il Comune acquisisce le notizie concernenti
interventi e procedure di vincolo eventualmente avviate sul territorio
comunale.
3.
Il Comune dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della
Conferenza almeno venti giorni prima della data fissata, stabilendo tempi e
modalità per la consultazione degli atti relativi.
4.
La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua
convocazione ed entro il termine perentorio di venti giorni dalla convocazione
i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie, che il
Comune è tenuto a valutare in sede di adozione del P.R.G., ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento. Dei risultati della Conferenza il Comune redige
apposito verbale.
Art.
7
Adozione
del P.R.G.
1.
Entro il termine di centottanta giorni dalla data di chiusura dei lavori della
Conferenza di cui all'articolo 6 il progetto di P.R.G. è adottato dal Consiglio
comunale ed è depositato nella segreteria del Comune per la durata di trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione
(3).
2.
L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante
l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale delle Regione (B.U.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali
della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel
B.U. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a
mezzo stampa ed emittenti radio televisive.
3.
Entro trenta giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli interessati possono
presentare al Comune le proprie osservazioni.
4.
Le osservazioni sono depositate presso la segreteria del Comune e chiunque può
prenderne visione ed estrarne copia.
5.
Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni chiunque ne abbia interesse può presentare una breve
replica.
6.
Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'articolo 8,
nonché sulle eventuali repliche, si pronuncia il Consiglio comunale entro il
termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 (4).
6-bis.
Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti
all'accoglimento di osservazioni, le misure di salvaguardia sono applicabili
con riferimento alle nuove previsioni (5).
7.
L'accoglimento delle osservazioni allo strumento urbanistico generale non
comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.
Art.
8
Verifica
di carattere igienico-sanitario.
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, lett. f) della legge 23 dicembre
1978, n. 833, il Sindaco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio di
cui all'articolo 7, comma 2, comunica l'avvenuto deposito del P.R.G alla USL
interessata territorialmente, perché designi un tecnico incaricato della
verifica delle relative previsioni.
2.
La verifica di cui al comma 1 è resa entro il termine di pubblicazione dello
strumento urbanistico.
Art.
9
Conferenza
istituzionale.
1.
Il Comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui
all'articolo 7, comma 6, trasmette alla Provincia competente la parte
strutturale del P.R.G. adottato.
2.
Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine perentorio dei
successivi 90 giorni e previa istruttoria tecnica dei propri Uffici, convoca
una Conferenza istituzionale con il Comune per verificare i contenuti del PRG
sotto il profilo della sua compatibilità con la pianificazione e programmazione
regionale
e con le previsioni della pianificazione provinciali e vigente al momento
dell'adozione del PRG. La Regione è invitata alla Conferenza istituzionale (6).
3.
Su richiesta motivata del Presidente della Provincia e solo per i Comuni con
popolazione superiore a diecimila abitanti, il termine massimo di cui al comma
2 può essere raddoppiato per una sola volta.
4.
I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni
dalla convocazione.
5.
Degli esiti della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale a cura
della Provincia. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla conclusione
della Conferenza, la Provincia, sulla base degli esiti della stessa, delibera
in attuazione delle finalità di cui al comma 2, dettando le eventuali
prescrizioni.
Copia
della deliberazione della Provincia, con allegato il verbale, è immediatamente
trasmessa al Comune.
Art.
10
Approvazione
del P.R.G.
1.
Entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione
della Provincia, con allegato il verbale di cui al comma 5 dell'articolo 9, il
Consiglio comunale approva il P.R.G., parte strutturale, in conformità ad essa
(7).
2.
I pareri, i visti e le autorizzazioni previsti dalla vigente legislazione per
gli strumenti urbanistici generali sono espressi dal Consiglio comunale con la
deliberazione di approvazione di cui al comma 1.
3.
È fatto salvo quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9.
4.
La deliberazione consiliare di approvazione del P.R.G. è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
11
Approvazione
della parte operativa del P.R.G.
1.
La parte operativa del P.R.G. è adottata ed approvata dal Consiglio comunale
con le procedure partecipative, di deposito e pubblicazione previste dagli
articoli 6, 7 e 8, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte
strutturale del P.R.G.
2.
I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono adottare e
approvare la parte operativa del P.R.G. contestualmente alla parte strutturale.
Art.
12
Varianti
del P.R.G.
1.
Le varianti della parte strutturale del P.R.G. seguono le procedure previste
agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
2.
Le varianti alla parte operativa del P.R.G. sono adottate ed approvate dal
Consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste dagli
articoli 7 e 8.
Art.
13
Assistenza
per la formazione del P.R.G.
1.
La Giunta regionale e le Province, per favorire la formazione e l'attuazione
del P.R.G., coadiuvano i Comuni interessati, fornendo gli studi, le indagini e
le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la
Giunta regionale organizza corsi di aggiornamento professionale con il supporto
dell'Università degli studi, degli organismi professionali e delle strutture di
interesse collettivo operanti in materia urbanistica e fornisce, qualora
richiesto dall'Ente interessato, personale per il gruppo multidisciplinare di
progettazione del P.R.G., previsto all'articolo 1, comma 3.
Capo
III - Regolamento edilizio ed urbanistico
Art.
14
Regolamento
edilizio ed urbanistico.
1.
Il regolamento edilizio ed urbanistico comunale disciplina l'attività edilizia
e gli interventi ad attuazione diretta. Esso disciplina, tra l'altro:
a)
il funzionamento della Commissione edilizia comunale e la sua composizione;
b)
le normative edilizie relative alle singole tipologie di intervento e la
disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente,
nonché per gli interventi di completamento o ampliamento degli edifici in
coerenza ai contenuti ed ai parametri stabiliti dal P.R.G.;
c)
le norme specifiche per la realizzazione degli impianti tecnologici, per la
sicurezza delle costruzioni, per il contenimento energetico e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
d)
le norme di riferimento per l'apertura di nuovi accessi ai fabbricati sulla via
pubblica e per le aperture esterne degli edifici, nonché quelle per la
realizzazione di corpi aggettanti su spazi pubblici;
e)
le norme per l'esatto calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici.
2.
Il regolamento edilizio è approvato con delibera del Consiglio comunale.
3.
La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, detta indirizzi per la formazione del regolamento edilizio
comunale.
TITOLO
II
Norme
per l'attuazione del P.R.G.
Art.
15
Definizione
del piano attuativo.
1.
Il Piano attuativo è lo strumento di attuazione delle previsioni del P.R.G.,
secondo le modalità e negli ambiti in esso stabiliti ed assolve ai fini
previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 per i piani particolareggiati.
2.
Il Piano attuativo può essere:
a)
di iniziativa pubblica se promosso dal Comune;
b)
di iniziativa privata se promosso da soggetti privati;
c)
di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.
Art.
16
Ambito
di applicazione e modalità di elaborazione.
1.
La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia,
è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle
zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli
esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o superiore a mq.
1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni
relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale.
2.
Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelli previsti dalla lettera d),
riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi
(8).
3.
Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province,
individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una
ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale
e favorire il recupero delle aree dismesse.
Art.
17
Piano
attuativo di iniziativa pubblica.
1.
L'approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali e dei servizi in
esso previsti e riguarda:
a)
le aree da acquisire per destinare alla costruzione di alloggi a carattere
economico e popolare, se adottato ed approvato ai sensi della legge 18 aprile
1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
le aree da acquisire per destinare ad insediamenti produttivi, se adottato ed
approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; la formazione di tale piano non è soggetta a preventiva
autorizzazione;
c)
le zone di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli interventi
di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che per la loro
realizzazione necessitano di piano attuativo;
d)
gli interventi di cui ai programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11
del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n.
493, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.
Art.
18
Piano
attuativo di iniziativa privata.
1.
Il Piano attuativo di iniziativa privata riguarda:
a)
la lottizzazione di aree a scopo edilizio di cui all'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
b)
la realizzazione di interventi di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e
per gli effetti della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c)
la realizzazione di programmi integrati d'intervento di cui all'art. 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179 e i programmi di recupero urbano di cui
all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre
1993, n. 493, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.
2.
I piani di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere promossi da
soggetti misti, pubblici e privati, anche con gli effetti di cui all'articolo
17.
3.
I proprietari di almeno il 51 per cento del valore catastale degli immobili e
delle aree comprese in un comparto definito nel P.R.G. possono presentare una
proposta di piano attuativo ai sensi del presente articolo, purché contenuta in
un comparto funzionale.
Art.
19
Contenuti
del Piano attutivo.
1.
Il Piano attuativo riguarda aree e immobili costituenti un tessuto urbanistico
edilizio con dimensioni di intervento ampie, delimitato dal P.R.G. in uno o più
comparti funzionali.
2.
Il Piano attuativo prevede la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.G.
attraverso:
a)
la delimitazione degli spazi collettivi, destinati ad infrastrutture e servizi
pubblici o di interesse generale;
b)
la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti,
nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
c)
L'individuazione delle proprietà interessate attraverso elenchi catastali
aggiornati.
3.
Il Piano attuativo di interventi ricadenti in zone vincolate dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, deve contenere:
a)
analisi ed indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli
elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
b)
la definizione degli interventi consentiti, nonché delle caratteristiche
tecniche e delle modalità di esecuzione nel rispetto dei relativi provvedimenti
di tutela emanati ai sensi delle predette leggi.
4.
Il Piano attuativo che contenga previsioni di insediamenti commerciali deve
precisare la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa
superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista, nonché la
localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso previste dal P.R.G. nel
comparto.
Art.
20
Elementi
del Piano attuativo.
1.
Il Piano attuativo è costituito da:
a)
relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei
criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.;
b)
rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planivolumetrico
per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto
1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente:
I
- gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la
raccolta dei rifiuti;
II
- il sistema del verde pubblico e privato con la tipologia e quantità delle
alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunque più comunemente usate
nell'arredo urbano;
III
- il sistema della viabilità veicolare, pedonale ed eventualmente di quella
ciclabile, nonché dei parcheggi nel rispetto delle diverse esigenze di
mobilità;
IV
- le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;
c)
il programma indicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della
pubblica amministrazione;
d)
uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione
del piano attuativo, come previsto dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere
occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e
di quelle per l'acquisizione delle aree;
e)
norme di attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti
del P.R.G.;
f)
gli elenchi delle proprietà e la individuazione delle aree destinate all'acquisizione;
g)
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree
interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali;
h)
relazione agroforestale, ove previsto dal P.R.G., che indirizzi, nelle aree
destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in
tali ambiti;
i)
dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni
del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione
comunale di settore vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, delle
norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.
Art.
21
Adozione
ed approvazione del Piano attuativo.
1.
Il Piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è
depositato presso la segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.
2.
L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante
l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e l'inserimento nel F.A.L. della provincia, con
l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede
locale, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive.
3.
Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può
presentare osservazioni ed opposizioni al piano.
4.
Nei successivi dieci giorni possono essere presentate repliche alle
osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
5.
Limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati all'articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.
431, il piano attuativo è approvato previo parere vincolante degli organi
competenti, da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
richiesta.
6.
Il Piano attuativo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con la
quale vengono valutate le osservazioni e le opposizioni presentate, nonché le
repliche e le eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui
all'articolo 22.
7.
L'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni non comporta la
ripubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
8.
Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché in
materie idrogeologica e idraulica è espresso, preliminarmente alla approvazione
del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto
conto delle relazioni di cui all'art. 20, comma 1, lett. g).
9.
Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono il piano e sue
successive varianti è trasmessa alla Regione e alla Provincia competente per
territorio, ai fini di un costante aggiornamento dei dati territoriali. Nel
caso in cui il Piano attuativo riguardi insediamenti commerciali l'avvenuta
approvazione dello stesso è comunicata alle associazioni di categoria del
commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel CNEL.
10.
È fatto salvo quanto disposto all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo
1995, n. 9.
11.
La deliberazione consiliare di approvazione del Piano attuativo è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
22
Verifica
di carattere igienico-sanitario del piano attuativo.
1.
Agli effetti dell'articolo 20 lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il Sindaco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio di cui
all'articolo 21, comma 2, comunica alla U.S.L. interessata territorialmente il
deposito del Piano attuativo, perché designi un tecnico incaricato della
verifica dello stesso.
2.
La verifica di cui al comma 1 è resa entro il termine di pubblicazione del
piano attuativo.
Art.
23
Validità
del Piano attuativo.
1.
La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria
comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a ciascun
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.
2.
La delibera di approvazione e gli atti di convenzione fissano il tempo non
superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo deve essere attuato e
i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
3.
Decorso il termine di cui al comma 2 per l'attuazione del piano attuativo, lo
stesso perde efficacia per la parte non attuata.
4.
I piani attuativi, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, hanno validità per il
periodo previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
5.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.
La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano attuativo
costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
previste, compresi gli elementi di arredo urbano ed il sistema del verde,
purché sia stata stipulata l'apposita convenzione.
TITOLO
III
Norme
di urbanistica commerciale
Art.
24
Nulla
osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale.
1.
L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'art.
4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono subordinati alla
preventiva acquisizione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9
del decreto suddetto (9).
2.
L'espressione del parere del Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi di
cui all'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, avviene sentita la commissione
edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla
destinazione d'uso degli edifici e dei regolamenti locali (10).
3.
L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e
l'ampliamento degli esercizi di vendita può essere rilasciata soltanto in
conformità agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di
compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla
tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
4.
Nelle ipotesi in cui l'attività commerciale è subordinata alla comunicazione al
Sindaco nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standard
di cui alla presente legge.
Art.
25
Concessione
ed autorizzazione edilizia.
1.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di
cui alla presente legge, per gli interventi diretti che attuano nuove
destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non
subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è
rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standard di cui
alla presente legge.
2.
Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità delle
aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione
delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente
trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito
subordinatamente alla disponibilità degli spazi a parcheggio determinati
dall'ampliamento stesso.
3.
Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia
sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici
destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e
parcheggi, al carico ed allo scarico delle merci, nonché a verde.
Art.
26
Standard
obbligatori per gli insediamenti commerciali.
1.
La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti
commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100
mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima
è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui
superficie
totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per
cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore
a mq. 4500.
2.
La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi
viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento
in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti
commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere
comunque
prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2
dell'art. 2 della L. 24 marzo 1989, n. 122, di un posto auto ogni 6 mq. di
superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli
esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq.
di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare
(11).
3.
Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al
dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini
della dotazione degli standard di cui al presente articolo.
4.
Ai fini dell'applicazione degli standard di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a
convenzione o atto d'obbligo.
5.
I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla
ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile
1968, quota parte delle aree per standard, previste dal presente articolo,
siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano
migliori soluzioni urbanistiche.
6.
I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai
soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito
strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standard di cui
al comma 1 (12).
Art.
27
Sospensione
e decadenza dell'autorizzazione amministrativa.
1.
Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in
caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standard previsti ed accertati
all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il Sindaco sospende l'efficacia
dell'autorizzazione ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento,
assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente tale termine il
Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa (13).
2.
Il Sindaco, entro trenta giorni, dà comunicazione al Presidente della Giunta
regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
Art.
28
Modifiche
di destinazione d'uso a fini commerciali.
1.
La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è
ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)
conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e
attuativi e ai regolamenti edilizi;
b)
conformità al piano regionale e al piano comunale del commercio;
c)
presenza degli standard di cui all'articolo 26.
Art.
29
Verifica
del Piano attuativo comunale. Previsioni commerciali.
[1.
I piani attuativi adottati dai Comuni contenenti previsioni di insediamenti
commerciali costituiti da grandi superfici di vendita, sono trasmessi alla
Giunta regionale per la verifica di conformità alle disposizioni in materia
commerciale. Tale verifica è effettuata nel termine di giorni trenta] (14).
TITOLO
IV
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
30
Norma
transitoria del P.R.G.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa,
è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il
P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da
quelli indicati agli articoli 3 e 4, purché corrispondenti alla legge 17
agosto
1942, n. 1150. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà, entro il termine
perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui
sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla
presente legge.
2.
Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima
della approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e
regionali vigenti alla data di adozione.
3.
I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali
approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo
di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva
degli standard e limitatamente ai seguenti casi:
a)
varianti relative alla viabilità;
b)
varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per
apporre vincoli espropriativi;
c)
varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;
d)
varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già
incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista,
non interessanti le zone agricole di pregio e che comunque non comportino nuove
destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500
o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000;
e)
varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.
4.
Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con
deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune
per la durata di giorni dieci.
5.
L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante
l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale delle Regione (B.U.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali
della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel
B.U. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea pubblicità, in sede locale, a
mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.
6.
Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni (15) dopo la scadenza del
periodo di deposito, può presentare osservazioni od opposizioni.
7.
Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni
ed opposizioni eventualmente pervenute.
8.
L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e
opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione,
sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti
giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle
osservazioni-opposizioni.
9.
La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni (16), su
apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni
della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del
P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di settore o attuativi regionali e
provinciali.
10.
La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali
prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo,
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto
alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni
ambientali.
11.
La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al
comma 10, con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono
valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite
le prescrizioni a carattere vincolante.
12.
L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la
ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori
osservazioni.
13.
Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello
ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione
della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da
un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed
idraulica allegata agli atti. La verifica igienico-sanitaria è effettuata con
le modalità di cui all'art. 8.
14.
Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal
presente articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., sono espletate dalla
Giunta regionale.
Art.
31
Norma
transitoria del Piano attuativo.
1.
Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni
prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
norme procedurali e di approvazione previste da leggi statali e regionali
vigenti alla data suddetta.
2.
Per i Piani attuativi di cui al Titolo II, fino alla data di adozione del
P.R.G. ai sensi della presente legge, si applicano le norme procedurali di
approvazione previste dall'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n.
26.
Art.
32
Norma
transitoria per gli insediamenti commerciali.
1.
Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali, già presentate alla data
di entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1, sono integrate
entro 90 giorni dalla stessa data con la documentazione attestante l'adempimento
alle prescrizioni e requisiti previsti dalle disposizioni del Titolo
III.
Il termine previsto per il rilascio del nulla osta decorre dalla data
dell'adempimento.
Art. 33
Norma finale.
1.
La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G., del Piano attuativo, la
relativa documentazione,
nonché
copia della deliberazione della Provincia con allegato il verbale di cui
all'articolo 9, comma 5, sono inviati, entro il termine di cui ai commi 1 e 5
dell'articolo 9, al Presidente della Giunta regionale ai fini della conoscenza,
della vigilanza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del
territorio e per lo svolgimento di ricerche statistiche volte alla elaborazione
di dati per la programmazione territoriale.
TITOLO
V
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alla legge
regionale 10 aprile 1995, n. 28
Art.
34
Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.
1. (17).
2.
Gli ampliamenti di fabbricati destinati ad abitazione, previsti al comma 7
dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato
dal comma 1 sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della
previgente normativa.
3.
Il P.U.T. di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, potrà stabilire,
per ambiti territoriali, indici di densità edilizia abitativa massimi inferiori
a quanto previsto all'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53,
come modificato dal comma 1, in ragione della densità abitativa già esistente
nelle zone agricole.
Art.
35
Istituzione
del S.I.TER.
1.
Ai fini di favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni attinenti
al territorio, è istituito il Sistema informativo territoriale (S.I.TER.),
nell'ambito del Sistema informativo regionale (S.I.R.).
2.
La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, realizza sistemi
informativi geografici, supporti tematici unificati ed emana apposite direttive
e regolamenti, favorendo la redazione di norme tecniche unificate.
3.
La Giunta regionale, di intesa con gli enti aventi competenze territoriali,
coordina lo sviluppo dei sistemi informativi territoriali.
4.
Le funzioni del S.I.TER., di cui all'articolo 36, sono assegnate all'Area operativa
assetto del territorio - Piano urbanistico territoriale.
5.
Le strutture informative regionali, che dispongono di informazioni di interesse
regionale, si coordinano con il S.I.TER.
Art.
36
Funzioni
e compiti del S.I.TER.
1.
Il S.I.TER., d'intesa con gli enti aventi competenze territoriali ed in attesa
dell'attuazione di un sistema informativo regionale, con il quale si coordina,
esercita le seguenti funzioni:
a)
la promozione, con le Province e i Comuni, della rete informativa delle
autonomie locali per il territorio;
b)
la definizione degli standard e delle codifiche unificate necessarie per
attuare un efficiente interscambio di dati tra le Amministrazioni, riguardanti
i caratteri, le risorse, i piani ed i progetti che interessano le diverse aree
e la Regione nel suo complesso;
c)
la promozione, con Province e Comuni, del collegamento informativo e telematico
di tutte le Amministrazioni locali con gli enti territoriali operanti in
Umbria, con gli organi dello Stato, con le strutture della ricerca, le
Università, la Unione europea e le altre Regioni;
d)
la diffusione dell'uso delle nuove tecniche applicate alle scienze territoriali
nelle amministrazioni locali;
e)
L'emanazione, di concerto con le Province e i Comuni, di metodi, norme e
standard minimi per la fornitura di servizi territoriali all'utenza da parte
delle Amministrazioni locali, stipulando anche le necessarie intese con le
Amministrazioni statali interessate;
f)
la diffusione delle conoscenze e dei dati territoriali già acquisiti dalle Amministrazioni
locali;
g)
la realizzazione e l'aggiornamento delle cartografie di base e l'esecuzione di
riprese aerofotogrammetriche necessarie alla restituzione cartografica e di
riprese aeree speciali per studi scientifici, per soddisfare le esigenze connesse
alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione e progettazione di interesse
regionale;
h)
la raccolta dei dati relativi alle trasformazioni urbanistiche del territorio
ed alle sue caratteristiche geoambientali, anche ai fini del controllo dell'abusivismo
edilizio.
2.
Il S.I.TER. provvede alla definizione degli standard per la rappresentazione e
la elaborazione dei dati dei piani urbanistici, a cui Province e Comuni hanno
accesso gratuito.
Art.
37
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
1. (18).
2. (19).
3.
Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole «la
Giunta regionale» sono aggiunte le parole «sentito il C.C.R.T. di cui alla L.R.
26 luglio 1994, n. 20».
4. (20).
5. (21).
6.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 la parola «compatibilmente» è sostituita con «in coerenza»;
b)
al comma 1 lettera a), tra la parola «indica» e la parola «assetto» sono inserite
le seguenti parole: «le linee fondamentali dell'»;
c) (22);
d)
al comma 2 lettera a), dopo la parola «acque» è aggiunto «e per le attività
estrattive»;
e) (23);
f)
al comma 2 la lettera l) è abrogata.
7.
Al comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28, dopo le parole
«dà notizia» sono aggiunte le parole «alla Regione e»; le parole «anche
mediante» sono sostituite dalla seguente parola «convocando»; le parole «di
servizi» sono sostituite dalla parola «partecipative».
8. (24).
9. (25).
10. (26).
11. (27).
12.
Il comma 5 dell'articolo 17 della L. 10 aprile 1995, n. 28, è abrogato.
13.
Al comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28, il numero «12» è
sostituito con il numero «6».
14. (28).
TITOLO
VI
Attribuzione
e delega a Province e comuni
Art.
38
Attribuzione
e deleghe di funzioni amministrative alle Province.
1.
Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:
a)
la emissione di nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle
norme del P.R.G. e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle
altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni
alberghiere;
b)
la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4 dello stesso
articolo;
c)
la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di
piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui
all'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed
integrazioni;
d)
la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 3
novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni;
e)
i poteri di annullamento di cui all'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modifiche.
1-bis.
Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) ed e) attribuite alle province, sono
esercitate anche in relazione alla violazione di norme legislative o
regolamentari in materia urbanistica ed alla inosservanza di prescrizioni del
Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di coordinamento
provinciale ed in genere di ogni altro piano urbanistico vigente (29).
2.
Sono attribuite al Presidente della Giunta provinciale le funzioni del Presidente
della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
«3.
È delegata alle province l'emissione del parere vincolante, preliminare
all'approvazione dei Piani attuativi comunali di cui al Titolo II, limitatamente
alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli artt. 139 e 146 del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle
province successivamente all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle
suddette approvazioni l'emissione del parere vincolante di cui al presente
comma è espresso dalla Giunta regionale (30).
4.
La Provincia invia alla Regione semestralmente una relazione informativa sulla
gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo.
5.
Copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi
dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono trasmessi alla
Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.
Art.
39
Delega
di funzioni amministrative ai Comuni.
1.
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8,
9, 11, 13, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le funzioni di cui al
presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente
ricadenti nel territorio comunale, con la esclusione di quelle di interesse
statale, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
2.
Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati
e rilasciati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale,
obbligatoriamente integrata da due esperti in materia di beni ambientali, quali
membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti
nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio,
di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. I provvedimenti
autorizzatori del Sindaco, ove difformi dal parere della Commissione edilizia
comunale, sono congruamente motivati.
2-bis.
Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione
nella quale siano evidenziati le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela,
nonché l'incidenza su questi dell'intervento prospettato (31).
3.
Le autorizzazioni, di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di sessanta giorni in
conformità alle norme ed indicazioni contenute nel P.R.G. e comunque nel
rispetto dei contenuti dei relativi provvedimenti di tutela e delle procedure
previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
4.
Il Sindaco dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla
Provincia, inviando la relativa documentazione.
5.
Per la determinazione dell'indennità di cui agli articoli 14 e 15 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, il Comune può avvalersi, ai sensi dell'articolo 107
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreché dell'Ufficio tecnico erariale,
anche di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.
5-bis.
I proventi delle indennità di cui all'art. 164 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490, limitatamente alle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono introitati
dai comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono inseriti in un
apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali (32).
Art.
40
Richiesta
di atti.
1.
È facoltà della Regione di richiedere agli enti interessati copia degli atti
relativi alle materie oggetto di delega o attribuzione ai sensi della presente
legge.
2.
Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine di giorni
venti dalla richiesta.
TITOLO
VII
Standard
urbanistici
Art.
41
Standard
urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali del P.R.G.
1.
Le quantità minime di spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali
previsti dal P.R.G. sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella
seguente tabella espressi in mq. per abitante insediato o da insediare:
Popolazione
residente o previstafino a 5.000
abitantida
5.001 a 20.000
abitantisopra
20.000
abitantiIstruzione:
scuola materna e dell'obbligo
4 mq/ab.
4 mq/ab.
4
mq/ab.Attrezzature di interesse
comune2
mq/ab.3 mq/ab.4 mq/ab.Spazi pubblici attrezzati a parchi per il gioco e lo
sport
5 mq/ab.
8 mq/ab.
12,5 mq/ab.Parcheggi3 mq/ab.3 mq/ab.3,5
mq/ab.Totali14 mq/ab.18 mq/ab.24 mq/ab.
2.
Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale
del P.R.G. di cui all'articolo 2 della presente legge e sono perimetrate nella
parte operativa del P.R.G., o in sede di formazione dei piani attuativi.
3.
Ai fini del dimensionamento degli spazi necessari agli standard di cui al
presente articolo, i fabbisogni derivanti dagli abitanti insediati nelle zone
«A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, sono ridotti al 50 per cento.
Art.
42
Standard
urbanistici di interesse generale del P.R.G.
1.
Nella redazione del P.R.G. che prevede una popolazione superiore a 20.000
abitanti, le zone F per attrezzature di interesse generale, sia pubbliche che
private di interesse collettivo, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:
a)
grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di
trasporto: 4,00 mq/ab.;
b)
per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 6,00 mq/ab.;
c)
per la salute e l'assistenza: 4,00 mq/ab.;
d)
per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/ab.;
e)
per attrezzature per lo sport: 10,00 mq/ab.;
f)
per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o
metano, dell'acqua, di quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei
rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi del genere, alla protezione
civile, nonché ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati
generali, autostazione e scali ferroviari: 10,00 mq/ab.
2.
Nella redazione del P.R.G. che preveda una popolazione inferiore a 20.000 abitanti
i valori di cui al comma precedente sono ridotti alla metà ed è escluso
l'obbligo per la previsione delle aree previste ai paragrafi a) e b) del comma
1.
3.
Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale
del P.R.G. di cui all'articolo 2 della presente legge e sono perimetrate nella
parte operativa del P.R.G., distinguendo quelle per le quali è prevista
l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione privata.
Art.
43
Standard
urbanistici per insediamenti commerciali, direzionali, produttivi, residenziali
turistici e produttivi turistici.
1.
Le quantità minime di spazi, al servizio di insediamenti a carattere
commerciale sono determinate applicando le disposizioni di cui all'articolo 26.
2.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere direzionale
e per la ristorazione sono definite come appresso:
a)
a 100 mq. di superficie lorda di pavimento adibita alla attività deve
corrispondere la quantità minima di 50 mq. di spazio per parcheggio, escluse le
sedi viarie e di mq. 50 per verde.
3.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere produttivo
industriale ed artigianale sono definite come appresso:
a)
aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, in misura non inferiore
al 10 per cento dell'intera superficie della zona destinata agli insediamenti
ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della stessa
superficie, da utilizzare come verde ornamentale.
4.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti residenziali turistici,
per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie e
attrezzature di interesse comune, è quantificata nella misura minima del 40 per
cento della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.
5.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti produttivi turistici,
alberghieri ed extralberghieri, per la realizzazione di parcheggi è
quantificata nella misura minima di un posto macchina per ogni due posti letto
previsti e per verde nella misura minima di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume
destinato
all'attività.
6.
Nel caso degli insediamenti di cui commi 2, 4, 5 una quota non inferiore al 50
per cento degli spazi previsti deve essere pubblica.
7.
All'interno dei singoli lotti, nel caso di insediamenti di cui al presente
articolo, negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio
fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie
di area libera dalle costruzioni. Il Sindaco in sede di rilascio del
certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale
requisito.
8.
I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla
ubicazione degli insediamenti di cui ai commi 2 e 5 nelle zone A di cui al D.M.
2 aprile 1968, quota parte delle aree per standard siano sostituite da adeguati
servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.
Art.
44
Dimensionamento
degli standard urbanistici per l'attuazione del P.R.G.
1.
Le quantità di spazi per standard urbanistici di cui al presente titolo e
quelli previsti all'articolo 26 sono rispettate nella fase attuativa del P.R.G.
anche a livello di interventi concernenti singoli comparti, nonché per
soddisfare le necessità di aree per verde e parcheggio di urbanizzazione
primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, definite
eventualmente in quota parte.
2.
È facoltà del Comune stabilire, in base a motivate ragioni, i casi in cui il
piano attuativo di comparti residenziali non debba obbligatoriamente prevedere
le aree per l'istruzione e di interesse comune, di cui all'articolo 41,
definendo in tal caso oneri di urbanizzazione compensativi.
Art.
45
Limiti
temporali.
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44 si applicano fino alla
approvazione del P.U.T. di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
TITOLO
VIII
Norme
finali e finanziarie
Art.
46
Iniziative
a favore dei Comuni.
1.
La Giunta regionale, mediante ausili tecnico-conoscitivi e finanziari, promuove
iniziative volte a realizzare intese tra Comuni per elaborare studi, progetti e
programmi di ambito sovracomunale.
2.
La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al comma 1, anche in attuazione
dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuove e sostiene la
formazione di uffici e servizi tra Enti locali.
Art.
47
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti
per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale i
seguenti capitoli:
-
per le finalità di cui agli articoli 13, 33, 34 e 46, il cap. 5815 denominato:
«Spese per studi, indagini e ricerche finalizzate a favorire la formazione del
P.R.G., l'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio e
la tutela del territorio agricolo, nonché per promuovere intese fra i Comuni
per la realizzazione di progetti e programmi di ambito sovracomunale»;
-
per le finalità di cui all'articolo 35, il cap. 5816 denominato: «Spese per il
funzionamento e la realizzazione del sistema informativo territoriale
(S.I.TER.)».
2.
Con leggi di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle
necessarie dotazioni finanziarie.
Art. 48
Norma finale.
1.
Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Provincia predispone il documento preliminare
del P.T.C.P. e lo invia alla Regione ed agli enti di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
2.
Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i Comuni adeguano il
proprio strumento urbanistico generale alle norme della presente legge.
3.
Il P.R.G. approvato ai sensi della presente legge sostituisce ogni altro
strumento urbanistico generale, a livello comunale, previsto dalle vigenti
disposizioni di legge.
Art.
49
Organizzazione.
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge,
definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi regionali in conformità
alle disposizioni della presente legge, individuando le strutture ed il
personale da assegnare alle Province ed ai Comuni, secondo le modalità
stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le
Organizzazioni sindacali confederali.
Art.
50
Poteri
sostitutivi regionali.
1.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente
legge, la Giunta regionale invita gli Enti inadempienti a provvedere entro
trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti
provvede direttamente la Giunta regionale, nominando un apposito commissario ad
acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.
2.
In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi delegate la Giunta regionale invita gli stessi a
provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali alla formazione
dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale
nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente
inadempiente.
3.
Le funzioni, le competenze ed i singoli atti sui quali si attua il potere
sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (33).
Art.
51
Abrogazioni.
1.
Sono abrogati:
a)
il comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale
2 settembre 1974, n. 53;
b)
l'articolo 33 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
c)
l'articolo 20 delle norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge
regionale 27 dicembre 1983, n. 52;
d)
gli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
e)
l'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 31, comma 2;
f)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n.
6;
g)
la legge regionale 26 agosto 1993, n. 9;
h)
gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 31 della legge regionale 10 aprile 1995, n.
28;
i)
la legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1;
l)
la legge regionale 6 marzo 1985, n. 5 e l'articolo 11 della legge regionale 22
febbraio 1994, n. 4.
Art.
52
Testo
unico coordinato.
1.
La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge,
provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in
materia urbanistica.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 30 agosto 2000, n.
34.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 30 agosto 2000, n.
34.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 agosto 2000, n. 34. Il
testo originario così sanciva: «2. Il Presidente della Provincia, entro e non
oltre il termine perentorio dei successivi quarantacinque giorni e previa
istruttoria tecnica dei propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con
il Comune, per verificare e valutare esplicitamente i contenuti del P.R.G.
sotto il profilo della sua conformità con la pianificazione e programmazione
regionale e della compatibilità con le previsioni della pianificazione
provinciale. La Regione è invitata alla Conferenza istituzionale.».
(7)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(8)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(9)
Comma così sostituito dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24.
(13)
Comma così modificato dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24.
(14)
Il presente articolo, così modificato dall'art. 41, L.R. 3 agosto 1999, n. 24,
è stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera k), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
(15)
Per la riduzione del termine, vedi l'art. 12, comma 1, L.R. 12 agosto 1998, n.
30.
(16)
Per la riduzione del termine, vedi l'art. 12, comma 1, L.R. 12 agosto 1998, n.
30.
(17)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 2 settembre 1974, n. 53.
(18)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(19)
Sostituisce la lettera i) del comma 3 dell'art. 5, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(20)
Sostituisce l'art. 11, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(21)
Sostituisce l'art. 12, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(22)
Sostituisce la lettera b) al comma 1 dell'art. 13, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(23)
Sostituisce la lettera i) al comma 2 dell'art. 13, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(24)
Inserisce l'art. 15-bis alla L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(25)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(26)
Abroga i commi 7 e 8 dell'art. 16, L.R. 10 aprile 1995, n. 28 e li sostituisce
con i commi da 7 a 13.
(27)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(28)
Sostituisce l'art. 19, L.R. 10 aprile 1995, n. 28.
(29)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(30)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 30 agosto 2000, n. 34. Il
testo originario così sanciva: «3. È delegata alle Province l'emissione del
parere vincolante, preliminare alla approvazione dei piani attuativi comunali
di cui al Titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati
all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1985, n. 431. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte
dalle Province successivamente all'approvazione del P.R.G. ai sensi della
presente legge. Fino all'approvazione del P.R.G. ai sensi della presente legge
l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso dalla
Giunta regionale.».
(31)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, lett. a), L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(32)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, lett. b), L.R. 30 agosto 2000, n. 34.
(33)
Vedi il Reg. 12 aprile 2000, n. 3.